NOIF parte III

Art. 97
 Premio di addestramento e formazione tecnica

ABROGATO

Art. 98

ABROGATO

Art. 99 Premio di addestramento e formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L’imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.

2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Norma transitoria
La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell’Ufficio del Lavoro.

TABELLA B

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

ETÀ 21 ANNI E PRECEDENTI

tabella rimborsi inf. 21 anni

 

 

 

ETÀ DA 22 ANNI a 25 ANNI

tabella rimborsi 21-25 anni

 

 

Art. 99 bis Premio alla carriera

  1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero

b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.

  1. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.
Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell’Ufficio del Lavoro.

Art. 100
 Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.

2.bis. Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” e relativi a trasferimenti definitivi di “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della società cedente, attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal

Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale.

Art. 101 
I trasferimenti temporanei dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie

1. l trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l’importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative all’obbligo di riscatto, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale

Art. 102  Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

3 bis. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

Art. 102 bis Diritto di partecipazione

L’art. 102bis è abrogato a far data dal 27 maggio 2014.

Norme transitorie

Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell’assenso del calciatore;

2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014, secondo le modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l’assenso del calciatore;

3. e risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, senza l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;

4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella 
stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;

5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, senza l’assenso del calciatore;

6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 102 bis saranno regolate secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015.

Art. 103 
Le cessioni temporanee di contratto

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e semprecchè:

a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.

Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

  1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell’originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.
  2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

 

Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive

  1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
  2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

 

Art. 105 Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 106 Lo svincolo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie

1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

a)  rinuncia da parte della società;

b)  svincolo per accordo;

c)  inattività del calciatore;

d)  inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;

e)  cambiamento di residenza del calciatore;

f)  abrogato

g)  abrogato

h)  Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”

i)  Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori ”giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

Art. 107 Svincolo per rinuncia

1. La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi.
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.

3. Le liste di svincolo, una volta inoltrate, non possono essere modificate.

4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 e dentro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Art. 108 Svincolo per accordo

  1. Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
  2. lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
  3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Art. 109 Svincolo per inattività del calciatore

  1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato e da disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
  1. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
  2. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
  3. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
  4. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.
  5. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
  6. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.

Art. 110 Svincolo per inattività della società

  1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
  2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
  3. II ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
  4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. II Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
  5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
  6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
  7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pul- cini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 111 Svincolo per cambiamento di residenza

  1. II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
  2. II calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

Art. 112
Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico

  1. abrogato
  2. abrogato

Art. 112 bis
Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società

  1. abrogato
  2. abrogato

 

Art. 113 Svincolo per la stipulazione di contratto da professionista

1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

a)  automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;

b)  con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli 
ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico

  1. II calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
  2. ABROGATO
  3. II calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
  4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.

Art. 115
Successiva stipulazione di contratti professionistici

Abrogato

Art. 116
Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

  1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

 Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato della serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.

Art. 118 Variazione di Attività

1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.

2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.

3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l’attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.

4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.

5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art.94 ter.

6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.

7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.

Segue APPENDICE Leggi dal link il testo integrale