CU 83/A Liste 25 giocatori

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Il Comunicato Ufficiale 83/A è strettamente di attualità in questi giorni: è stato pubblicato il 20 novembre 2014 e firmato dal presidente federale Tavecchio ma riguarda la regolamentazione delle rose delle formazioni di serie A. Un regolamento che prevede una lista di 25 giocatori così composta: 4 cresciuti nel vivaio del club, 4 cresciuti in vivai di club italiani e 17 altri giocatori. Non sono compresi nella lista giocatori Under21, ovvero i nati nel 1995 per quanto riguarda questa stagione sportiva. Tutte le eccezioni e le particolarità vanno lette nel comunicato originale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A 

Il Consiglio Federale

– tenuto conto dei principi emanati dalla Unione Europea e dalla Corte di Giustizia Europea, volti a promuovere la formazione e la preparazione di talenti cosiddetti locali;

– considerato che la UEFA, in linea con i suddetti principi, ha da tempo emanato disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali, alle quali sin dal 2006 la FIGC si è adeguata;

– ritenuto, coerentemente con la linea di politica sportiva della FIGC volta alla valorizzazione dei calciatori formati calcisticamente nei club italiani ed anche in ragione della crisi economica che ha investito il paese da qualche anno, di dover favorire l’acceso alle competizioni del Campionato di Serie A ai calciatori che abbiano avuto una formazione in Italia;

– considerato che una tale politica risponde anche alla altrettanto avvertita esigenza di garantire una migliore maturazione sportiva dei calciatori giovani e formati in Italia, al fine di alimentare il bacino di disponibilità dei calciatori selezionabili per le Nazionali;

– visto l’art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di adottare il seguente provvedimento a valere dal campionato di Serie A 2015/2016.

  1. Le società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell’elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia”. Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato. Per “calciatori formati in Italia” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.
  2. Sarà consentito alle società di Serie A l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 25 calciatori di cui ai successivi commi, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 21esimo anno di età (“calciatori under 21”).
  3. Le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la procedura di richiesta del transfer, lo stesso non sia stato ancora rilasciato, indicando quali siano i quattro “calciatori formati nel club” e quali siano i quattro “calciatori formati in Italia”. I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato il transfer possono essere inseriti nell’elenco ma non possono essere utilizzati prima della concessione del visto di esecutività.
  4. L’elenco dei 25 calciatori di cui al precedente comma, può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. L’elenco dei suddetti 25 calciatori, scaduto il predetto termine e, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, può essere nuovamente variato dall’inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.
  5. L’elenco di cui al comma 3, se incompleto, può essere integrato fino al numero massimo di 25 consentito, esclusivamente con calciatori tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento, nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C..
  6. Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori. Nel caso di sostituzione di un calciatore di cui alla presente lettera e), quest’ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei “calciatori over 21” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione.
  7. Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dell’inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega.
  8. E’ fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori di cui al comma 2.
  9. Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui la comma 2.

Norma Transitoria

Le società di Serie A che non disponessero del numero minimo di 4 “calciatori formati nel club”, potranno nella stagione sportiva 2015/2016 inserire nella lista dei 25 fino ad 8 “calciatori formati in Italia”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE  Carlo Tavecchio