NOIF parte II

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

DELLA F.I.G.C.

 

Parte II ___________________

 

LE FUNZIONI

TITOLO I – IL TESSERAMENTO

Art. 36 I tesserati

  • Sono tesserati dalla F.I.G.C.:
    a) i dirigenti federali;
    b) gli arbitri;
    c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società; d) i tecnici;
  • e) i calciatori.
  • Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull’ordinamento interno dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l’attività.
  • I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..
  • Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell’ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.
  • Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell’ambito federale. Essi sono tenuti all’osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.
  • Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l’esecuzione della sanzione.
  • È vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti

 

Art. 37 Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

  1. II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
  2. II Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 38 Il tesseramento dei tecnici

  1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
  2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
  3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
  4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell’ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della I squadra.

  1. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’accordo Collettivo o del Contratto-tipo.
  2. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull’ordinamento del Settore Tecnico

Art. 39 Il tesseramento dei calciatori

  1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.
  2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.
  3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
  4. L’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.
  5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento.

Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori

  1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore che si iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.
  2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.
  3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

  1. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
  2. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull’ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
  3. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista” ed osservate le norme seguenti.
  4. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (o all’E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.

Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’U.E (o all’E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7.bis. ABROGATO

  1. ABROGATO
  2. ABROGATO
  3. ABROGATO
  4. ABROGATO

11bis. ABROGATO

12.  I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

Art. 40 bis

  1. La società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l’avvenuto riscontro della posizione dell’interessato con riguardo alla normativa statale.
  2. Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.
  3. A conclusione della prova di cui al comma 1). la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell’intera vicenda.
  4. La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.
  6. Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all’inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice di Giustizia Sportiva.
  7. Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all’autocertificazione.
  8. La Federazione controlla, avvalendosi anche dell’Ufficio Indagini, l’assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione.

Art. 40 ter Commissione Operazioni Estere

ABROGATO

Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

  1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia;

d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

  1. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.
  1. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all’art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

  1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento; c) certificato di residenza in Italia; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1 non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

  1. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.
  2. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

  1. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

Art. 41 Il tesseramento militare

  1. II calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, entro il 31 dicembre, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella provincia in cui egli presta servizio militare o in provincia limitrofa sempreché, in quest’ultimo caso, questa non sia limitrofa alla provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario; b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, sia accompagnata dal nulla-osta della società titolare del tesseramento ordinario e dall’accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo di tesseramento militare.

Non è ammesso il tesseramento militare di calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.

  1. La richiesta di tesseramento militare va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe e dai Comitati e va inviata alla Segreteria Federale accompagnata da:

– modulo di tesseramento militare compilato in ogni sua parte;

– dichiarazione del comando militare presso il quale il calciatore presta servizio;

– per il calciatore “professionista”, inoltre, nulla-osta (da inserirsi nel modulo di richiesta del tesseramento militare) ed accordo, di cui alla lettera b) del comma 1.

II tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste col tesseramento ordinario in atto. II calciatore così tesserato, fino alla scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la Società con cui è in essere il tesseramento ordinario.

Il tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla data del congedo.

Art. 42 Revoca del tesseramento

  1. II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; b) per inidoneità fisica dei calciatori a termini dell’art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato; c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

TITOLO II – LE TUTELE

Art. 43 Tutela medico-sportiva

  1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva.
  2. L’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino all’età di 12 anni non compiuti. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l’accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all’art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
  3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell’inizio dell’attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
  4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
  5. Le società hanno l’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
  6. Le Società sono responsabili dell’utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.
  7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
  8. In applicazione della norma di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Art. 44
Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

2. Ogni società ha l’obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l’assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale. In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista. Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario. Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all’osservanza degli obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi dell’art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e del decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995. La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello allegato al predetto D.M., viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche. Le schede attestano l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo di cui all’art. 4 della legge 23.3.1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro. Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d’ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, in originale contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità. Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all’aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l’intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare. Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista. Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista. Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall’area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell’assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura della Procura Federale.

Art. 44 bis Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti

  1. Per gli allenatori professionisti da esse tesserati, le società dilettantistiche devono affidare al proprio medico sociale tutti gli adempimenti previsti dall’art. 44 per le società professionistiche.

Art. 45 Assicurazione contro i rischi

  1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un’assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.
  2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.
  3. Le Leghe definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

Art. 46 Tutela previdenziale

  1. Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all’ENPALS ed all’lNPS, secondo le competenze rispettive, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell’assistenza contro le malattie, i calciatori “professionisti” e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest’ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.
  2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al “Fondo Accantonamento per l’indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori” delle quote stabilite dall’accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori e gli allenatori tesserati per le medesime.
  3. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l’ENPALS e l’INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI E DELLE GARE


Art. 47
 La stagione sportiva

  1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
  2. L’attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l’autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l’attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.

Art. 48 Attività ufficiale ed attività non ufficiale

  1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.
  2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività.
  3. In tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

Art. 48 bis
Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile

Le attività di promozione e sviluppo del calcio femminile sono di competenza della FIGC. A tal fine è istituita apposita Commissione, nominata da Consiglio federale ogni quattro anni e composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati, il Coordinatore-referente del Dipartimento Calcio Femminile, un rappresentante delle società, un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti tecniche.

Art. 49 Ordinamento dei Campionati

  1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d’Italia.
Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A. Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C-1a divisione (C1).

Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

Criteri di promozione

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;

b)  a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;

c)  del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

d)  del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;

e)  del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;

f)  del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;

g)  del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;

h)  del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off.

I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:

a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l’altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate;

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della terza in graduatoria delle seconde classificate;

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B.

  1. Criteri di retrocessione Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.
L’individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato Nazionale Dilettanti;2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:
 a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 
squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra diciannovesima classificata; 
b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno 
con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra diciottesima classificata;
 c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le 
gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell’ordine:
  1. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
  2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
  3. della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
  4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
  5. del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
  6. del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
  7. del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
  8. del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
  9. del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.

Criteri di organizzazione dei play-off e play-out

L’organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.
Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all’art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

Criteri organizzativi generali

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l’anticipo di una delle due gare.
Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

  1. c) Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale.

1) Campionato Nazionale Dilettanti: 9 gironi Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato 2a divisione, purchè siano in possesso dei requisiti d’iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di 2a divisione o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Dilettanti nel seguente ordine:

1) vincente finale play off;
2) perdente finale play off;
3) ed a seguire altre società del medesimo campionato, secondo una ulteriore graduatoria redatta in base ad apposito Regolamento della L.N.D.-Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio Federale.

L’ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l’altra finalista, purché anch’essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

Nell’ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell’ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni:

  1. a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;
  2. b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

  1. a) Campionato di Eccellenza.

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

  1. b) Campionato di Promozione.

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

  1. c) Campionato di Prima

Il Campionato di Prima Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

  1. d) Campionato di Seconda Categoria.

Il Campionato di Seconda Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

  1. e) Campionato Regionale Juniores “Under18”.

Il Campionato Regionale Juniores “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

 

2) Campionati Provinciali

  1. a) Campionato di Terza Categoria.

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

  1. b) Campionato di “Terza Categoria – Under 21”.

Il Campionato di “Terza Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

  1. c) Campionato di “Terza Categoria – Under 18”.

Il Campionato di “Terza Categoria – Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

  1. d) Campionato di Terza Categoria – Over 30”.

Il Campionato di “Terza Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

  1. e) Campionato di Terza Categoria – Over 35”.

Il Campionato di “Terza Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

  1. f) Campionato Provinciale Juniores “Under 18”.

Il Campionato Provinciale Juniores “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Dipartimento Calcio Femminile

Competizioni Nazionali:

  1. Campionati Nazionali
  2. Campionato Primavera
  3. Coppa Italia

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

Divisione Calcio a Cinque

  1. Campionati Nazionali
  2. Campionati Regionali
  3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

 

  1. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
  2. a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al campionato di categoria superiore;
  3. b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla Seconda Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
  4. c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio- promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

  1. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

Art. 50
Modifiche all’ordinamento dei Campionati

  1. L’ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
  2. La delibera con la quale viene modificato l’ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

Norma Transitoria

Le modifiche dell’ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberate entro il 14 agosto 2015, andranno in vigore nella stagione sportiva 2016/2017”.

Art. 51 Formazione delle classifiche

  1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
  2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
  3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali “.

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

  1. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti;

– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

  1. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.
  2. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
  3. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l’ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla “classifica avulsa”.
  4. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella “classifica avulsa”, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell’ordine:

– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; – della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; – del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; – del sorteggio.

  1. Nei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali “. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti;

– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;

– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

– del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli scontri diretti tra tutte le squadre;

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi scontri diretti.

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa Uefa, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria
fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti

– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– nel maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

– del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;

– del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;

– del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

  • Art. 52 Titolo sportivo
    1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
    2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
    3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

    1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

    2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;

    3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

    4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

    5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

    Norma transitoria

    Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

    1. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l’affiliazione ai sensi del comma 7 dell’articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l’affiliazione.
    2. In caso di fusione a norma dell’art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
    3. ABROGATO
    4. ABROGATO
    5. ABROGATO
    6. ABROGATO
    7. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-LegaPro il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza , la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

    Art. 52 bis Licenze UEFA

    1. Con il termine “Licenza UEFA” si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall’UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio.
    2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza UEFA sono indicati nel “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” accreditato dall’UEFA ed emanato dal Consiglio Federale. Il “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.
    3. La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B.
    4. La Licenza UEFA ha efficacia per una sola stagione sportiva e deve essere richiesta annualmente.

    Art. 52 Ter Co.Vi.So.D.

    1. È istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati Nazionali dilettantistici.
    2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati Nazionali Dilettantistici sono emanate annualmente dalla L.N.D..
    3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
    4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano: 
a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo; 
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo; c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
    5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
    6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, della Divisione Calcio Femminile.
    7. Tutte le cariche previste nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

    Art. 53 Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

    1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
    2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.
    3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
    4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
    5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

    5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

    1. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
    2. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
    3. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
    4. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

    10. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

    Art. 54 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d’attesa

    1. Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara.
    2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
    3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.

    Art. 55
Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

    1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
    2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.

    Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

    Art. 56 Recupero delle gare

    1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

    Art. 57 Gare effettuate a cura degli organi federali

    1. Compete alle Leghe, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati disporre l’effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata l’organizzazione:

a) gare di qualificazione;

b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;

c) gare da ripetersi perché sospese dopo l’inizio del secondo tempo.

2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall’organo che ne dispone l’effettuazione.

3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l’inizio del secondo tempo.

Art. 58
Attività giovanile e minore delle Leghe

  1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali “Juniores” ed i Campionati Provinciali “Juniores”. A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori cioè che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.
  2. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza il Campionato Nazionale “Dante Berretti” – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione . A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di tre “fuori quota” che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale “Dante Berretti” è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.
  3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato “Primavera”, la Coppa Italia “Primavera” e la Supercoppa “Primavera” riservati alle società partecipanti al Campionato di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di tre “fuori quota”, di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia “Primavera” è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, designate dalla Lega di appartenenza.
  4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.
    1. Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorieArt. 59 I campi di giuoco
      1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” ed ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
      2. Per l’inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l’impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

      Art. 60 Impraticabilità del terreno di giuoco

      1. II giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.
      2. L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
      3. L’arbitro può procedere all’accertamento prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre.
      4. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d’ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
      5. L’obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

      Art. 61 Adempimenti preliminari alla gara

      1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
      2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
      3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società.
      4. II dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
      5. II calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
      6. II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

      Art. 62 Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare

      1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
      2. Le società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

      2 bis È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

      1. Le società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchè di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
      2. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
      3. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
      4. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
      5. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.
      6. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
      7. L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

      Art. 63 Direzione delle gare ufficiali

      1. Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili “esordienti”‘ e “pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.

    2. Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

    Art. 64
Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

    1. Durante la gara l’arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.
    2. L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
    3. È fatto obbligo all’arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.

    Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara

    1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
    2. Le società ospitanti – o considerate tali – sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
    3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante – o considerata tale – e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
    4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

    Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco

    1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;

e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

1 bis.
Per le sole gare delle Leghe professionistiche, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.
In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara.

2. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;

d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Art. 67 Assenza dell’arbitro designato

    1. L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla societàSe all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l’assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall’ora fissata per l’inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri:- un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.;- un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.;- un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un C.R.A.;- un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.2. L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.
    1. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell’arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all’arbitro a disposizione dell’organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.
    2. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall’arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. II documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato dall’arbitro supplente alla Lega, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
    3. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
    4. Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall’arbitro supplente.

    Art. 68 I Commissari di campo

    1. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E’ esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro.
    2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.
    3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico.
    4. Salvo il caso in cui rilevino l’esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

    Art. 69 Requisizione dei campi di giuoco

    1. Le società hanno l’obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.
    2. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.
    3. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell’incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

    Art. 70 Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

    1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di “internazionale”, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d’onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
    2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell’Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

TITOLO IV – DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 71
 Identificazione dei calciatori

  1. L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
  2. a) attraverso la propria personale conoscenza;
  3. b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
  4. c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio;
  5. d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

 

Art. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori

  1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
  2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
  3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.
  4. Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
  5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

È consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico-amatoriale svolta in ambito territoriale.

  1. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.
  2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
  3. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

 

Art. 73 Comportamento dei calciatori in campo

  1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.
  2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
  3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. II solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
  4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

 

Art. 74 Sostituzione dei calciatori

  1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad eccezione dei Campionati Regionali juniores organizzati dai Comitati regionali dove possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.
  2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
  3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
  4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.
  5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro.
  6. I calciatori di riserva iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

 

TITOLO V – ORDINAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI

 Art. 75 Il programma

  1. II programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.
  2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l’obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.
  3. Le società hanno l’obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori convocati per la Nazionale A. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall’U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all’obbligo sopra previsto.
  4. II Presidente Federale ha facoltà di vietare l’effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.
  5. II Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell’attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell’ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l’utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l’altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l’effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.
  6. Coloro che, essendo tenuti all’osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

 

Art. 76 La formazione

  1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori cittadini italiani, nel rispetto della normativa FIFA.
  2. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari.
  1. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l’attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.
  2. II Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell’art. 75.

TITOLO VI – CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77 Organi delle Licenze Nazionali

1. Gli organi del sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78 Co.Vi.So.C.

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti o nell’albo dei consulenti del lavoro.

4. La Co.Vi.So.C. individua al proprio interno uno dei componenti in possesso di specifiche competenze nelle materie economico-finanziarie e giuridiche a cui affidare l’attività preparatoria della Co.Vi.So.C. stessa.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

Art. 79 Attività consultive

La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente della F.I.G.C. per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l’applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico. Inoltre, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80 Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può:

a)  richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;

b)  richiedere ad un Collegio di tre tecnici, nominati dal Presidente Federale di esprimere un parere non vincolante sulla congruità dei valori relativi ad operazioni di trasferimento calciatori;

c)  proporre al Consiglio Federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario;

d)  proporre al Consiglio Federale modalità di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub c);

e)  proporre al Consiglio Federale la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub d) per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all’attività sportiva.

3. Nell’ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Norma transitoria
La lett. b) del comma 2 del presente articolo entrerà in vigore dal 1° luglio 2008 e riguarderà operazioni di trasferimento calciatori che saranno effettuate a far data dalla stagione sportiva 2008/2009.

Art. 81 Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all’art. 90.

2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il Presidente della F.I.G.C. può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82 Efficacia dell’attività della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 83 Regolamento interno della Co.Vi.So.C.

La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno predisposto ed approvato dal Consiglio Federale.

Art. 84 Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l’obbligo di depositare presso la F.I.G.C. il bilancio annuale e la relazione semestrale, secondo quanto previsto dal successivo art. 85.

3. Il bilancio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e in conformità al piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

4. Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nell’albo tenuto dalla CONSOB.

Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

I Bilancio d’esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione;
g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) rendiconto finanziario;
e) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.

II Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione;
g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio.

2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.

III Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;

b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione;
g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV Budget

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico- finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo. In particolare:
a) un budget del conto economico;

b) un budget del rendiconto finanziario;

c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell’ultimo bilancio;

d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall’organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

V Report consuntivo

1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

2. Il report consuntivo deve essere approvato dall’organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

VI Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure

stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

– primo trimestre (1° luglio – 30 settembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per

detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– secondo trimestre (1° ottobre – 31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei

lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno ) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro giorno il 16 giorno del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo trimestre (1 luglio-30 settembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1 gennaio-31 marzo), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1 aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto

versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell’esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.

2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:
a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi; b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell’ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.

4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre.

5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

I Bilancio d’esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario;

f) verbale di approvazione;
g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) rendiconto finanziario;
e) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.

II Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale;
c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione;
g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio.

2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.

III Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;

b) relazione del collegio sindacale;

c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione;

g) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV Budget

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico- finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo. In particolare:

a) un budget del conto economico;
b) un budget del rendiconto finanziario;
c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base
coerente con i principi adottati nell’ultimo bilancio;
d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall’organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

V Report consuntivo

1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

2. Il report consuntivo deve essere approvato dall’organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

VI Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1 luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (1 settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo bimestre (1 novembre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-quarto bimestre (1 gennaio-28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1 maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII Ritenute e contributi

1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1 luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (1 settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo bimestre (1 novembre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-quarto bimestre (1 gennaio-28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove

non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1 maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell’esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.

2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:
a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi; b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell’ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.

4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre.

5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

IX Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/AttivoPatrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.

3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

I Bilancio d’esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura

dell’esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.

II Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.

III Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV Budget finanziario

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. un budget finanziario, su base trimestrale, riguardante il periodo 1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo e contenente:

a) la previsione economico-finanziaria; b) la previsione del Capitale Circolante Netto.

2. Il budget finanziario deve essere redatto seguendo le indicazioni e i modelli della Co.Vi.So.C..

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il budget finanziario con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

4. Il budget finanziario deve essere approvato dall’organo amministrativo e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

V Report consuntivo

1. Le società, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo riguardante il Capitale Circolante Netto.

2. Il report consuntivo deve essere redatto seguendo le indicazioni e il modello della Co.Vi.So.C..

3. All’esito dell’esame del report consuntivo, in caso di accertamento di un Capitale Circolante Netto negativo, la Co.Vi.So.C. procederà tempestivamente alla relativa contestazione.

4. Le società dovranno documentare la copertura del Capitale Circolante Netto negativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione mediante:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale interamente sottoscritto e versato; c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

6. Il report consuntivo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

VI Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

– primo bimestre (1 luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– secondo bimestre (1 settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– terzo bimestre (1 novembre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– quarto bimestre (1 gennaio-28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1 luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– secondo bimestre (1 settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– terzo bimestre (1 novembre-31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

– quarto bimestre (1 gennaio-28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l’avvenuto

pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato.

3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell’esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.

2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale approvati.

3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall’ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.

4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

5. L’indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di compartecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l’Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell’insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l’Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell’ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci “Disponibilità liquide” e “Altri titoli”. E’ vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La F.I.G.C. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

6. Vigente il sistema della “stanza di compensazione”, sono compresi nell’indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell’indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell’indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione.

7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.

IX Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/AttivoPatrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L’attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.

3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

La Co.Vi.So.C. può:

Art. 86 Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87 Ispezioni e controlli

a) effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società;
b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse.

Art. 88 Certificazione dei bilanci

ABROGATO

Art. 89 Ammissione ai Campionati Professionistici e all’acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori

Il Consiglio Federale fissa annualmente le norme per l’ottenimento delle Licenze Nazionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo, e fissa altresì le norme per l’ammissione all’acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.

Art. 90 Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell’ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. ABROGATO

5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:

a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;

b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:
b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b.2) nella forma dell’aumento di capitale;
b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.
Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.

6. In caso di mancata copertura, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente art. 85, lett. C), par. V, punto 4), lett. a), b) e c), del Capitale Circolante Netto negativo contestato dalla Co.Vi.So.C, nonché in caso di mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, la

Lega Italiana Calcio Professionistico, su comunicazione della Co.Vi.So.C, disporrà che le risorse da erogarsi alla società interessata siano vincolate al pagamento degli stessi emolumenti.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica certificata alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.

Art. 90 bis Composizione della Co.A.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 90 ter

Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti innanzi alla Co.Vi.So.C., alla Commissione Criteri Infrastrutturali ed alla Commissione Criteri sportivi-organizzativi, ivi compresi i procedimenti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 90 quater Commissione Criteri Infrastrutturali

ABROGATO

Art. 90 quinquies Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi

ABROGATO

Art. 90 sexies Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.

7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.

8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

Norme transitorie

I Le nuove disposizioni di cui all’art. 85, lett, A), par. VI e VII, lett. B), par. VI e VII e Lett. C) par. IV e V, entrano in vigore dal 1° luglio 2010.

II La disposizione di cui all’art. 85 lett. B, par. IX entra in vigore dal 1° luglio 2010.

III La disposizione di cui all’art. 90, comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2010.

 

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CALCIATORI

 Art. 91 Doveri delle società

  1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.
  2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.

Art. 92 Doveri dei tesserati

1 I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori “professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2 I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei “giovani di serie” vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3 Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione.

4 Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società.

Art. 93 Contratti tra società e tesserati

  1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.
  2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Legastessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario.
  3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.
  4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94 Accordi in contrasto con le norme

1 Sono vietati:

a) gliaccorditrasocietàetesseraticheprevedanocompensi,premiedindennitàincontrastoconle norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.

2 Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

Art. 94 bis Deroga

  1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Art. 94 ter Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

  1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
  2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di serie A, serie A2 maschili e serie A I Livello Femminile della Divisione calcio a Cinque, nonché le calciatrici tesserate per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano i Campionati Nazionali di serie A e di serie B del Dipartimento Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A II Livello femminile della Divisione Calcio a Cinque. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
  1. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
  2. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
  3. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
  4. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158.
  5. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi di cui al capoverso precedente devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
  1. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
  2. ABROGATO
  3. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
  4. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.
    In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società di Calcio a 5 e di Calcio Femminile, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
  1. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
  2. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D.

  1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art.47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali del Dipartimento Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L’accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l’accordo tra il soggetto in possesso dell’abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.
  2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
  3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l’intera stagione sportiva di riferimento.
  4. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158,00.
  5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 6 e 11, dell’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
  6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
  7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva.
  8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

  1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
  2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.
  3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
  4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
  5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito.
  6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
  7. La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
  8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
  9. Abrogato
  10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
  11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
  12. Abrogato
  13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
  14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
  15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 95 bis Disciplina della concorrenza

1 Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:

a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;

b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2 Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;

b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.

3 L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;

b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;

c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 96 Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

                                                                         COEFFICENTI PARZIALI                      COEFF.TOTALE

LEGA                   CAMPIONATO          penultima società ultima società       società

Dilettanti           3 Categoria                         0,40                            0,60                                1

                                2 Categoria                         0,80                             1,20                                2

                                1 Categoria                          1,30                              1,70                                3

                                Promozione                        1,70                              2,30                                4

                                Eccellenza                           2,00                             3,00                                5

                                Nazionale Dil.                    2,50                              3,50                                6

Calcio Fem.       Provinciale                          0                                    0                                    0

                                Regionale                            0,40                              0,60                               1

                                Nazionale B                        1,30                               1,70                                 3

                                Nazionale A                        1,70                               2,30                                4

Calcio a 5           Provinciale                          0                                    0                                      0

                                Regionale                            0,2                                0,6                                   0,8

                                Nazionale B                        0,3                                0,7                                    1

                                Femminile                          0,5                                1,0                                     1,5

                                Nazionale A2                     0,6                                 1,4                                      2

                                Nazionale A                       1,0                                  2,0                                     3

Professionisti  C2                                        3,30                               4,70                                   8

                                C1                                        4,50                               6,50                                    11

                                 B                                        6,50                                8,50                                    15

                                 A                                        7,50                               10,50                                   18

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni

singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Norma Transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni della Commissione Premi Preparazione anche per i procedimenti in corso.