NOIF parte I

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

DELLA F.I.G.C.

 

Parte I ___________________

 

I SOGGETTI

 

TITOLO I – LA F.I.G.C.

Art. 1  Organizzazione Federale

  1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale

Art. 2 Le Assemblee Federali

  1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.
  2. I criteri di rappresentanza delle società aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali sono fissati dall’art. 14, comma 6, dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita con delega, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da colui che ne fa le veci, contenente l’indicazione del nome, cognome e qualifica sociale del delegato. Può essere indicato anche un delegato supplente, il quale, previa dichiarazione alla Commissione per la verifica dei poteri, può sostituire ad ogni effetto e in ogni momento il delegato effettivo che non abbia potuto partecipare o che debba assentarsi, anche temporaneamente.
  3. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o per divisione. Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei delegati di società di ciascuna Lega presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto.
  4. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.
  5. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte delle società che sono state presenti, purché le stesse abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. II diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il quinto giorno successivo a quello del deposito dei verbali.

Art. 3 Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.

  1. Il Presidente Federale è eletto dall’Assemblea della FIGC.
  2. I candidati all’elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
  3. L’elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell’art. 20, comma 2 dello Statuto Federale.
  4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dall’art. 24, comma 11, dello Statuto Federale. É consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  5. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 3. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 3, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l’altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l’Assemblea.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 3.

Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell’Assemblea successiva.

  1. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l’intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l’intero Consiglio federale. L’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l’Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto federale.
  1. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell’apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.
Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutino segreto.

Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.
Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l’altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.

  1. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 7, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

Art. 4 Elezione dei Consiglieri Federali

  1. L’Assemblea Federale, per la elezione dei dodici Consiglieri Federali (tre della Lega Nazionale Professionisti, tre della Lega Professionisti Serie C e sei della Lega Nazionale Dilettanti), vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, per il tramite dei Consigli Direttivi delle Leghe, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l’Assemblea è stata convocata.
  2. Per la Lega Nazionale Professionisti e per la Lega Professionisti Serie C, le rispettive Assemblee propongono i candidati che conseguano almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l’integrazione di tale numero minimo e risultano designati coloro che conseguono il maggior numero di voti. Per la Lega Nazionale Dilettanti le Assemblee delle Divisioni Interregionale, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e dei Comitati Regionali della stessa propongono ciascuna due candidature.
  3. Ai fini dell’art. 20, comma 1, dello Statuto, le tre Leghe eleggono i rispettivi Presidenti secondo le norme del loro ordinamento interno, approvate dal Consiglio Federale, sulla base dei principi di rappresentatività e democraticità del procedimento elettorale. Alla nomina di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale provvede il Consiglio Direttivo della stessa Lega.

Art. 5 Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza

  1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.
  2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell’apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.
  3. Vige il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.
  4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell’ordine il maggior numero di voti.

In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Art. 6 Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

  1. L’Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l’Assemblea è stata convocata.

Art. 7 Funzionamento degli organi collegiali

  1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell’ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.
  2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti.
  3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
  4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.
  5. II componente di un organo collegiale operante nell’ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall’organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.
  6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell’ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all’integrazione per l’elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.

Art. 8 Durata delle cariche

  1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.
  2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.

Art. 8 bis Sospensione componente organismo FIGC

In caso di sospensione dalla carica di componente di organismo federale è consentita la sostituzione temporanea dello stesso con un componente supplente, che potrà accedere alla carica con le stesse modalità e procedure riservate al titolare.

Art. 9 I Commissari Straordinari

  1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 21 lett. /) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell’organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l’Assemblea per la ricostituzione dell’organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

Art. 10 I Dirigenti Federali

  1. Sono Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.
  2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
  3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori.
  4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.
  5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.
  6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.
  7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 11 Uffici della F.I.G.C.

  1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.
  2. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale , dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.
4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l’attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.

Art. 11 bis Il Corpo degli Ispettori Federali

  1. È istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.
2. Il Corpo degli Ispettori Federali è nominato, per due anni dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.
  2. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.

Norma Transitoria
Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012

Art. 11 ter Le Commissioni Federali

  1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.
  2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Art. 11 quater Commissione Carte Federali

  1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
  2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentate designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall’AIA .
  3. Il Presidente Federale ricevute le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell’AIA per i quali è necessaria l’approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l’esame.
  4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l’esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 11 quinquies Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi

  1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
  2. La Commissione è composta da:

– un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in 
possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza.

– un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

– un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

– un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

– un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;

– due componenti designati dall’A.DI.SE.

  1. I componenti sono nominati dal Consiglio Federale. Al suo interno, la Commissione nomina il Vice-Presidente.
  2. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
  3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, definisce i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, individuandone i programmi e le modalità di svolgimento. 6. La Commissione, con l’ausilio dell’ufficio federale all’uopo preposto, provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro sanzioni dei dirigenti e dei collaboratori sportivi, da attuarsi mediante specifico regolamento.

Art. 12 Ordinamento finanziario

  1. L’esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
  2. La F.I.G.C. regola con disposizioni interne il proprio ordinamento contabile e l’attività relativa alle procedure negoziali.

Art. 13 Pubblicazione delle decisioni

  1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. 2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

 TITOLO II – LE SOCIETÀ

Art. 14 Ambito di applicazione

  1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito della F.I.G.C., con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio.

Art. 15 Affiliazione

  1. Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi; c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
  2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
  3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
  4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
  5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
  6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
  7. All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate. 7 bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
  8. L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme.

Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione

  1. La decadenza e la revoca dell’affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.
  2. Le società decadono dall’affiliazione alla F.I.G.C.: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l’attività ufficiale; b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell’affiliazione e della tassa di partecipazione all’attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l’ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

  1. La revoca dell’affiliazione di una società per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
  2. Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo: a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo; b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati; d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
  3. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca dell’affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
  4. Il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.

  1. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca dell’affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art. 16 bis Partecipazioni societarie

  1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.
  3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.
  4. Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi.

Disposizioni transitorie

A. I soggetti che, all’entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:

– 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza;

– 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;

– 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;

– 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.

B. Nell’ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo.

L’inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 bis, comma 3.

Art. 17 Denominazione sociale

  1. La denominazione sociale risultante dall’atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell’ordinato andamento delle attività sportive.
  2. II mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
  3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 Sede sociale

  1. La sede sociale è quella indicata al momento dell’affiliazione.
  2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L’approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.
  3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.
  4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.
  5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19 Impianto sportivo

  1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
  2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
  3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
  4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
  5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:

– al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

– al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore 
dilettantistico o di primo settore giovanile.

  1. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda

  1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.
  2. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.
  3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.
  4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.
  5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente.
  6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
  7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: d)  le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; e)  in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 21 I dirigenti delle società

  1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
  2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16.
  3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22 I collaboratori

  1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
  2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o che svolgono attività nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22 bis Disposizioni per la onorabilità

  1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l’incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:

a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

– Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).

– Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).

– Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.

– Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).

– Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.). – – Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).

– Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).

– Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).

– Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter , 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.

– Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).

– Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.

– Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.

– Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).

– Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:

– Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).

– Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).

– Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).

– Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

  1. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell’autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C..
  2. (ABROGATO)
  3. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.
  4. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.
  5. All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associ azioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.
  1. In caso di mendace dichiarazione all’atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall’incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall’incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

Art. 22 ter

1) la sospensione di cui all’art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Presidente Federale.

2) Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte di Giustizia Federale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Presidente Federale.

3) La sospensione di cui all’art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

4) È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell’art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprano cariche negli organismi delle federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L’inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 23 I tecnici

  1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.
  2. I tecnici sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.
  3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l’attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico.
  4. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

 

TITOLO III – LE LEGHE

Art. 24
 Le Leghe

  1. norma dell’art. 6 dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa.

TITOLO IV – I SETTORI

Art. 25 
I Settori

  1. II Settore Tecnico e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disciplinano la propria attività con norme dell’ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

TITOLO V – L’A.I.A.

Art. 26 
L’A.I.A.

L’A.I.A. disciplina autonomamente il proprio ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

TITOLO Vl – I CALCIATORI

Art. 27
I calciatori

  1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) “professionisti”;
b) “non professionisti”;
c) “giovani”
  2. L’impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
  3. Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28 I “ professionisti”

  1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.
  2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
  3. II primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.

Art. 29
I “non professionisti

  1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. , che giocano a “Calcio a Cinque” e che svolgono attività ricreativa

1.bis Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF

  1. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
  2. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..

Art. 30 I calciatori dell’attività ricreativa

  1. I calciatori che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
  2. II vincolo di tesseramento per l’attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
  3. Non possono essere tesserati per l’attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell’attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.

Art. 31 I “giovani”

  1. Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
  2. I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
  3. Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

Norma Transitoria

Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.

Art. 32
I “giovani dilettanti”

  1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF

  1. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

  1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
  2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
  3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Art. 32 ter. Norma transitoria

  1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2004.
  2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamenete compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.

Art. 33
I “giovani di serie”

  1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
  2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
  3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
  4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.
  5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore.
  6. II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

  1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
  2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
  3. I calciatore “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma

3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

  1. a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
  2. b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista all’art. 12, comma 5, del C.G.S..

3 bis – Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

  1. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

Art. 34 bis Obbligo di impiego dei calciatori alle gare

  1. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare.
  2. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordinamento interno delle Leghe, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 35 Associazioni di categoria

  1. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.