Greta Cicolari contro Fipav e Coni: il Tar risarcisce l’atleta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11800 del 2014, proposto da Greta Cicolari, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Pontecorvo, Marco Bragaglia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Pontecorvo in Roma, Via Asiago, n. 9;

contro

Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Tobia presso il cui studio in Roma, v.le G. Mazzini, n. 11 domicilia;

Fipav – Federazione Italiana Pallavolo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino presso il cui studio in Roma, Via Nibby, n. 7 domicilia;

per l’annullamento

della decisione n. 16/2014 prot. N. 00179 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso la decisione della Corte Federale FIPAV di cui al C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 a sua volta confermativa della sanzione di sospensione da ogni attività federale per mesi sei a carico della ricorrente e per la valutazione dei procedimento di acquisizione e di valutazione delle prove poste a base della decisione sanzionatoria federale, nonché quale atto presupposto

della decisione della Corte Federale FIPAV di cui al C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 con cui veniva respinto il ricorso in appello proposto dalla ricorrente;

della decisione della Corte di Appello Federale FIPAV C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014 che rigetta l’appello e conferma la decisione impugnata

della decisione della Commissione Giudicante nazionale FIPAV del 10 ottobre 2013 con la quale si delibera di infliggere a carico della tesserata ricorrente la sospensione da ogni attività federale per mesi sei e di tutti gli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati oltre che per la condanna al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Fivap – Federazione Italiana Pallavolo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 19 settembre 2014 e depositato il successivo 30 settembre, la ricorrente impugna gli atti con i quali, a seguito delle pronunce adottate nei diversi gradi di giudizio dalla Giustizia Sportiva, scontava sei mesi di sospensione a decorrere dal 14 novembre 2013.

  1. Nel premettere che il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è stato del tutto iniquo deduce l’unica articolata doglianza di errore nei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere, violazione dell’art. 58, comma 2 dello Statuto FIPAV, violazione dell’art. 20, comma 2 del Regolamento giurisdizionale, violazione dell’art. 97 Cost. e degli articoli 24 e 111 Cost..

Conclude con istanza risarcitoria che quantifica complessivamente, in base alle varie poste di danno indicate in ricorso, in Euro 449.257,00 e chiede dunque l’annullamento incidentale di tutti i provvedimenti impugnati e la condanna degli Enti evocati in giudizio al pagamento del risarcimento del danno.

  1. Sia il C.O.N.I. sia la F.I.P.A.V. si sono costituite in giudizio e contestando tutte le doglianze nonché l’istanza risarcitoria hanno rassegnato conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.
  2. Il ricorso è pervenuto per la trattazione alla pubblica udienza del 17 novembre 2015 ed è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2016.

DIRITTO

  1. In via preliminare va esaminata l’eccezione proposta dalla FIPAV – Federazione Italiana di Pallavolo che ha opposto come il ricorso sia inammissibile in base alla cd. pregiudiziale sportiva stabilita dall’art. 3 del d.l. n. 202 del 2003, tanto vero che l’Alta Corte di Giustizia sportiva ha dichiarato il ricorso, infine instato dalla ricorrente presso di essa, sostanzialmente inammissibile per incompetenza della ACGS, trattandosi di materia di diritti disponibili.

L’eccezione va respinta per due ordini di ragioni.

In primo luogo esso ha per oggetto la domanda di risarcimento del danno che è di competenza del giudice amministrativo, il quale, può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva a tali fini, senza annullarli, ma dichiarandone la illegittimità incidenter tantum ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. a) n. 1) e lettera z), alla stessa stregua di quanto può effettuare il giudice ordinario nei confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 4 e 5 della LAC, regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.

In secondo luogo, come correttamente contestato da parte ricorrente, la prospettazione della resistente è del tutto non condivisibile sol se si ponga mente che i provvedimenti impugnati hanno determinato la lesione del diritto di difesa (art.24 Cost.) che non appartiene, per precetto costituzionale, alla categoria dei diritti disponibili.

  1. Il ricorso è fondato e va accolto come nel prosieguo precisato.

Esso ha per oggetto la domanda di risarcimento del danno che la ricorrente quantifica in Euro 449.257,00 secondo varie poste che saranno oltre indicate e valutate, a seguito della irrogazione della sanzione della sospensione per sei mesi da ogni attività federale, avvenuta a decorrere dal 14 novembre 2013.

La sanzione era irrogata con provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale in data appunto 14 novembre 2013, veniva confermata dalla Commissione di Appello Federale presso la FIPAV con C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014, su di essa veniva respinto l’appello dalla Corte Federale con C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 e veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’interessata presso l’Alta Corte di Giustizia che si pronunciava, infine, con la decisione n. 16 del 5 maggio 2014.

  1. Ai fini della valutazione dell’ingiustizia del danno, come noto, al giudice amministrativo compete la valutazione incidentale dei provvedimenti sopra riportati e che la ricorrente ha lamentato essere affetti da molteplici profili di illegittimità.

I fatti su cui si sono basati le decisioni del giudice sportivo sono due:

– Per avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI aggredito verbalmente in luogo aperto al pubblico in data 10 agosto 2013 il tecnico federale V.F. apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni ricevute in ambito federale….

– Per avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, veicolato tramite il social network Twitter frasi allusivamente offensive e denigratorie nei confronti del D.T. Squadre Nazionali Femminili di Beach Volley sig. L.D. C., apostrofato come caprone nero o uomo nero…, tweet questi ultimi che si sarebbero verificati in conversazioni via Internet avvenute con il fidanzato in date antecedenti al 26 settembre 2013.

3.1. In ordine alla prima vicenda appare condivisibile oltre che rilevante il profilo di illegittimità delle pronunce, dedotto dall’interessata, consistente nella mancata convocazione da parte del giudice come testimone della collega della ricorrente S.C. che era presente nel parcheggio della stazione di Ancona, quando in data 10 agosto 2013 la Cicolari, in compagnia appunto della stessa, incontrava il tecnico federale F.V., il quale doveva proseguire il viaggio con la ridetta collega dell’interessata. Secondo la rappresentazione della ricorrente avveniva un colloquio con il tecnico, in presenza della collega S.C. e, secondo l’esposto effettuato da quest’ultimo in data 13 agosto 2013, la ricorrente gli si rivolgeva in modo arrogante e provocatorio, millantando informazioni negative a suo riguardo, mentre la ricorrente riferisce che, sorprendendosi del lungo silenzio tra loro intercorso, nonostante il suddetto tecnico fosse a conoscenza dei gravi problemi di salute del padre, egli rimaneva freddo e distante, determinando una reazione da parte dell’interessata di stupito sconcerto.

Ora al colloquio era presente la collega S.C. che vi assisteva anche se non vi partecipava e la circostanza che la ricorrente non l’abbia evocata in giudizio come testimone è stata interpretata a suo discapito dal giudice di appello che nella C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014 osservava “Vero è, come fatto notare dall’atleta, che la versione dei fatti fornita dal denunziante non trova riscontro se non nelle dichiarazioni del V.F.; ma è altrettanto vero che lo stesso può dirsi per quelle della Cicolari con l’aggravante che quest’ultima ha (solo liberamente) affermato in ricorso “Prova ne sia il fatto che l’atleta S.C. rimasta sempre nei pressi dell’autovettura sulla quale stava caricando i propri bagagli, nulla ha avuto modo né di sentire, né di notare, di particolare in merito al colloquio tra i due predetti interlocutori, proprio perché da parte di Greta Cicolari non vi è stata l’assunzione degli atteggiamenti genericamente contestati nel capo di incolpazione in esame” senza però spiegare per quale ragione la S.C. non sia stata da lei indicata quale teste a discolpa in alcuna fase, stato e grado del procedimento.”

Anche la Corte Federale con la C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 ha affermato che del tutto corretto appariva l’operato del giudice di appello il quale aveva formato il proprio convincimento ritenendo fondato l’addebito anche sull’ “avere – l’interessata – omesso di produrre la prova testimoniale della tesserata S.C. presente ai fatti, che avrebbe potuto scagionare la ricorrente”.

Ciò che desta perplessità in tali valutazioni è la circostanza che sia stata ritenuta “più” fondata la ricostruzione dei fatti recata dall’esposto del tecnico federale piuttosto che la ricostruzione della ricorrente, laddove potendo essere dirimente l’ingresso testimoniale della collega S.C., nessuna delle Corti ha ritenuto di introdurla in giudizio, osservando invece, queste ultime che tale onere spettasse solo e soltanto alla interessata, mentre trovandosi il giudice, a partire dal Procuratore Federale, dinanzi ad affermazioni contrastanti ben avrebbe potuto chiamare a testimone l’unico soggetto presente ai fatti, anche solo per chiarire i toni del colloquio ed accertare così in maniera equanime ed equilibrata le posizioni delle parti.

Anche il principio di autonomia dell’azione disciplinare sportiva, pure invocato da controparte e citato nelle decisioni impugnate, non pare subisca un vulnus dalla ammissione della prova testimoniale, atteso che se, secondo l’art. 20, comma 3 del Regolamento giurisdizionale del C.O.N.I. “Gli interessati possono chiedere l’ammissione di specifici mezzi di prova” l’art. 71, comma 1 del medesimo atto generale stabilisce che il Procuratore Federale “E’ autonomo nell’esercizio delle sue funzioni” ed al comma 3 prescrive che “Il Procuratore Federale procede…alla audizione dei testimoni, all’acquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell’istruttoria,…”, laddove questi ha esclusivamente sentito la ricorrente, fra l’altro su richiesta della stessa.

E più che una inversione dell’onere della prova, come dedotto in ricorso, costituisce un vero e proprio uso illegittimo dell’argumentum a contrario la circostanza che la Corte di Appello federale affermi di ricavare l’attestazione di piena colpevolezza dell’atleta, nel momento in cui quest’ultima non chiama a testimoniare a propria discolpa l’atleta S.C. presente ai fatti. Peraltro ad analoghe conseguenze classificate come “indifferenza per principi elementari di diritto processuale” è già giunto il Tribunale in altra analoga circostanza, arrivando a classificare tale modus operandi come “metodo scorretto di acquisizione delle prove” ed anzi, in questo caso, deve dirsi di non acquisizione delle prove: TAR Lazio, sezione III ter, 20 dicembre 2010, n. 37668.

Già solo tali elementi paiono radicare a sufficienza l’ingiustizia del danno.

3.2. Ma a ciò deve aggiungersi anche al modalità di valutazione del secondo fatto costituito da una conversazione intercorsa tra la ricorrente ed il suo compagno su Twitter nella quale ella avrebbe usato espressioni allusivamente offensive e denigratorie quali “caprone nero” e “uomo nero”, ritenute attribuibili nei confronti dell’allenatore L. D.C. e che, invece, la ricorrente ha sostenuto essere riferite allo stesso compagno, col quale erano in corso scherzi di tal genere, proprio per contrasto con l’origine nordeuropea di quest’ultimo, al contrario di quella brasiliana del tecnico in questione.

Ora: anche qui prove del tutto indiziarie hanno portato dapprima la Commissione giudicante nazionale con la decisione del 14 novembre 2013 e successivamente le altre Corti, a sostenere che la concomitanza dei tweet tra la ricorrente ed il compagno con la lettera di risoluzione contrattuale del 25 settembre 2013 inviata dal presidente FIPAV alla interessata, nella quale venivano evidenziate e contestate le esternazioni dell’atleta, fosse prova di per sé del riferimento delle due espressioni all’allenatore L.D.C. che di origine brasiliana si presentava di pelle scura.

Non è dato comprendere da dove risulta che le due espressioni si riferissero sicuramente all’allenatore L.D.C. e non fossero come sostenuto frutto di scherzi, anche privati, tra la ricorrente ed il compagno e piuttosto la circostanza che dalla nota del 25 settembre 2013 di FIPAV emerga che “Inoltre sono state segnalate alcune Sue esternazioni, effettuate mediante social network, di contenuto lesivo dell’immagine e decoro di soggetti appartenenti allo staff federale” fa pensare ad una sorta di precostituzione di future difese della Federazione in vista della contestazione degli addebiti alla ricorrente, atteso che la comunicazione del Segretario Generale della FIPAV alla Procura Federale avveniva appunto due giorni prima e cioè il 23 settembre 2013.

  1. Ciò posto, dunque, va ritenuta senz’altro l’ingiustizia del danno come sopra evidenziata dai vari profili di illegittimità che appaiono inficiare i provvedimenti gravati ai fini della domanda risarcitoria dalla ricorrente.

La celerità con la quale l’intero procedimento si è svolto a partire dalla convocazione della ricorrente da parte del procuratore federale in data 22 ottobre 2013 fino all’ultima pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia che è del 5 maggio 2014, se da un lato può apparire rispettosa delle norme sul procedimento disciplinare di cui al Regolamento giurisdizionale (cfr. art. 18), non ha giovato ad una compiuta valutazione dei fatti e alla fondamentale acquisizione di prove, avuto riguardo pure alla natura delle infrazioni commesse che, riconnesse al dovere di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva previsti dall’art. 19 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, avrebbero però consentito l’irrogazione di una sanzione più proporzionata rispetto ai fatti avvenuti, pure considerata l’aggravante in entrambi ritenuta presente, con conseguenza che tali osservazioni consentono di ritenere sussistente anche l’elemento soggettivo della domanda risarcitoria.

Quanto al nesso di causa tra gli atti illegittimi e l’invocato risarcimento del danno non pare possano ritenersi dubbi, come si evince pure dalla natura delle poste di danno richieste dalla ricorrente.

4.1 Quest’ultima, che nel sistema di valutazione della caratura internazionale degli atleti è collocata al quinto posto nel ranking mondiale di beach volley, infatti ha lamentato che a seguito della sospensione da ogni attività federale si verificava la riduzione in peggio di contratti in precedenza stipulati.

4.1.a In data 1° dicembre 2012 stipulava un contratto di sponsorizzazione con una nota società produttrice di bevande analcoliche per la durata 2013 – 2014 e che prevedeva un pagamento in favore dell’interessata per il 2013 di euro 25.000 e per il 2014 di euro 30.000 oltre un bonus di euro 5.000,00 per i risultati sportivi.

A seguito della squalifica della ricorrente la società ridimensionava il contratto di sponsorizzazione attribuendole per il 2014 l’importo fisso di euro 15.000,00, rateizzato in rate da euro 5.000,00 al primo torneo e euro 10.000,00 all’ottavo torneo ed era eliminato il bonus di ulteriori 5.000,00 in caso di miglioramento del ranking.

Chiede quindi per tale titolo Euro 35.000, laddove invece la perdita secca va ricondotta alla metà della somma dovuta per il 2014 con il primo contratto di sponsorizzazione e cioè euro 15.000,00, mentre non può essere riconosciuto il bonus di euro 5.000,00 in quanto sempre nel contratto del 2012 si legge chiaramente che esso è dovuto per il piazzamento entro le prime 4 del Ranking Mondiale della FIVB – anno 2013, mentre la ricorrente, per sua espressa ammissione nel 2013 è collocata nel quinto posto del Ranking Mondiale.

4.1.b. Altro danno grave è costituito dalla risoluzione del contratto quadriennale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, sottoscritto dall’interessata in data 20 aprile 2013 e che prevedeva il pagamento di una indennità fissa per preparazione ed allenamento di Euro 10.000,00 da pagarsi in 10 rate mensili a partire da gennaio fino ad ottobre di ogni anno e che la ricorrente quantifica in euro 32.500,00 per il periodo metà settembre/ottobre 2013, 2014, 2015 e 2016, oltre alla somma di 14.000 in rapporto al posizionamento nei primi sei posti del Ranking Mondiale per il primo biennio e per il secondo biennio e che ritiene quantificabile in Euro 45.000,00.

Mentre può concordarsi sulla cifra di euro 32.500,00 per il periodo metà settembre/ottobre 2013, 2014, 2015 e 2016 a titolo indennità fissa per preparazione ed allenamento prevista dal contratto, poiché la ricorrente è a conoscenza della risoluzione dello stesso dalla data del 25 settembre 2013 pare equo attribuirle soltanto la somma a titolo di posizionamento nel Ranking Mondiale per il primo biennio 2013-2014 e pari ad Euro 14.000, atteso che ella già riveste il collocamento nei primi sei posti al momento della risoluzione del contratto, risultando il posizionamento tra i detti primi sei posti nel secondo biennio del tutto aleatorio; per un totale quindi di euro 61.500,00 (voce a) 15.000,00 + voce b) 46.500,00) per la voce di danno relativa alla di perdita contratti.

4.2 La ricorrente ha inoltre introdotto tra le voci risarcitorie la interruzione di trattative con alcune società tra le quali un gigante della distribuzione informatica in Italia il cui progetto prevedeva un range economico di euro 100.000,00, una nota casa automobilistica mondiale che aveva proposto un progetto di sponsorizzazione stimato di media per euro 50.000,00 ed una proposta di sponsorizzazione di una società produttrice di accessori per lo sport la cui interruzione delle trattative aveva determinato la perdita di euro 19.250,00.

Per tali voci di danno si ritiene equo calcolare un valore medio pari a euro 55.000,00.

4.3. A titolo di perdita di chances la ricorrente invoca le somme cui avrebbe avuto diritto come premi nei tornei internazionali unitamente alla collega di squadra e pari singolarmente ad euro 42.007,00.

Poiché la somma è determinata sulla base dei tornei ufficialmente calendarizzati dalla Federazione essa va riconosciuta così come dedotta in giudizio per tale titolo.

4.4 Il danno all’immagine della ricorrente, la cui reputazione da tutta la vicenda ne è risultata marchiata come quella di un’atleta razzista e millantatrice, viene quantificata in euro 100.000,00 e dimostrata dagli articoli di giornale che attribuiscono alla ricorrente le frasi ritenute come adottate nei confronti del commissario tecnico federale di origine brasiliana.

Come noto la giurisprudenza ritiene liquidabile tale posta di danno in maniera equitativa ex art. 1226 c.c. a condizione che ne sia concretamente accertata l’ontologica esistenza, che l’impossibilità o la difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno: Cassazione civile, sezione III, 8 gennaio 2016, n. 127.

Ricorrendo tali parametri, a parere del Collegio, nel caso in esame, il danno all’immagine va rapportato alla diminuzione della considerazione della persona nell’ambiente lavorativo e nella pubblica opinione, alla risonanza che le vicende hanno avuto sia nell’ambiente professionale, ma anche nell’ambiente dei tifosi, in questo caso dimostrata dagli articoli di giornale conferiti in atti e dai quali risulta che molti appassionati di beach volley hanno addirittura raccolto firme per il rientro in campo dell’interessata.

La somma va tuttavia ridimensionata ad euro 50.000,00, proprio in considerazione dei criteri di cui sopra e delle conseguenti valutazioni in merito.

4.5 Conclusivamente a titolo di risarcimento del danno la Federazione Italiana di Pallavolo va condannata al pagamento di euro 208.500,00 pari ad euro 61.500,00 per la risoluzione di contratti, euro 55.000,00 perdita di chance per la interruzione di trattative, euro 42.007,00 perdita di chance per premi che non riceverà e euro 50.000,00 per danno all’immagine.

  1. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto valutata la illegittimità dei provvedimenti impugnati la Federazione Italiana di Pallavolo va condananta al pagamento di euro 208.500,00 a favore della ricorrente Greta Cicolari a titolo di risarcimento del danno.
  2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, valutata la illegittimità dei provvedimenti impugnati condanna la Federazione Italiana di Pallavolo al pagamento di euro 208.500,00 a favore della ricorrente Greta Cicolari a titolo di risarcimento del danno.

Condanna la Federazione Italiana di Pallavolo al pagamento di euro 5.000,00 per spese di giudizio a favore della medesima ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 17 novembre 2015 e del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente FF, Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore, Alessandro Tomassetti, Consigliere.

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