Giudice Sportivo serie A, 9ª giornata: CU n. 65 del 24 ottobre 2016

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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 24 ottobre 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 ottobre 2016 – Nona giornata andata

Atalanta-Internazionale 2-1, Bologna-Sassuolo 1-1, Cagliari-Fiorentina 3-5, Crotone-Napoli 1-2, Empoli-Chievo Verona 0-0, Milan-Juventus 1-0, Roma-Palermo 4-1, Sampdoria-Genoa 2-1, Torino-Lazio 2-2, Udinese-Pescara 3-1.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 ottobre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 ottobre 2016 – Nona giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. ATALANTA-Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.11 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 39’ del primo tempo dal calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Medel, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro il calciatore Kurtic, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo;

sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto alle sue spalle;

visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS;

P .Q.M.

dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale).

a) SOCIETÀ

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Internazionale, Genoa, Juventus, Milan Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori insultanti al Direttore di gara.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GABBIADINI Manolo (Napoli): per condotta gravemente antisportiva, avendo reagito, al 31’ del primo tempo, ad un fallo di un avversario, quando il giuoco era fermo, colpendo il medesimo con un calcio e facendolo cadere.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

CATALDI Danilo (Lazio).
PRIMA SANZIONE
PJANIC Miralem (Juventus).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA QUARTA SANZIONE

CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara), CRISETIG Lorenzo (Crotone), GOLDANIGA Edoardo (Palermo), NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma).

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Empoli), LINETTY Karol (Sampdoria), LOCATELLI Manuel (Milan), ORBAN ALEGRE Lucas Alfonso (Genoa).

SECONDA SANZIONE

ALVES DA SILVA Daniel (Juventus), ASTORI Davide (Fiorentina), BONUCCI Leonardo (Juventus), CHOCHEV Ivaylo (Palermo), FERRARI Gianmarco (Crotone), GOBBI Massimo (Chievo Verona), KUCKA Juraj (Milan), LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Genoa), MANOLAS Konstantinos (Roma), MAURI Jose Agustin (Empoli), MURRU Nicola (Cagliari), PAROLO Marco (Lazio), PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo), PUCCIARELLI Manuel (Empoli), TACHTSIDIS Panagiotis (Cagliari).

PRIMA SANZIONE

BARRECA Antonio (Torino), BELOTTI Andrea (Torino), BIRSA Valter (Chievo Verona), CITADIN MARTINS Eder (Internazionale), KONKO Abdoulay (Atalanta), PERIN Mattia (Genoa), POLI Andrea (Milan), RIGONI Nicola (Chievo Verona), THEREAU Cyril (Udinese).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE

DONNARUMMA Gianluigi (Milan), KARNEZIS Orestis (Udinese), PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

BERNARDESCHI Federico (Fiorentina), GHALY Mohamed Salah (Roma), PUGGIONI Christian (Sampdoria).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 5’ del secondo tempo, proferito un’espressione offensiva avente ad oggetto il Direttore di gara (infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale) nonché per avere protestato platealmente successivamente al provvedimento di allontanamento.

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 OTTOBRE 2016

IL PRESIDENTE Maurizio Beretta