Questione di doping

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di Marilena Monari

Avvocato esperto in diritto sportivo

Molte persone non hanno ben chiaro cosa si intende precisamente per doping, quando lo è e quando invece non lo è e perché.

Il doping è, banalizzando, l’assunzione di sostanze atte a migliorare la prestazione sportiva. Oppure, per citare l’articolo 1 della Legge 376/2000: “Costituiscono doping la somministrazione o l´assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l´adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell´organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Si può trattare quindi di pomate, unguenti, spray, mix liquidi da bere o iniettare oppure di pillole.

Altro discorso vale invece per l’assunzione di farmaci dietro prescrizione medica. Non è infatti vietato, a nessun atleta, l’assunzione di farmaci laddove necessari: il giocatore è solamente tenuto a darne notizia al medico sociale, che l’inserirà nell’elenco delle somministrazioni, da consegnare obbligatoriamente prima delle gare ufficiali. Molti atleti hanno patologie croniche, da trattare obbligatoriamente con farmaci ad hoc, grazie ai quali possono svolgere normalmente l’attività agonistica.

Pensiamo per esempio agli atleti asmatici o allergici, che sono obbligati ad assumere determinate sostanze anche solo per condurre una vita normale. E ancora, quanti atleti scendono in campo non in perfetta forma fisica, reduci da influenze o contrasti particolarmente dolorosi? Molti. In questi casi non si parla certo di doping perché dietro all’assunzione del farmaco vi è una patologia cronica o una necessità del momento.

Si parla di doping quando un atleta si somministra farmaci che non ha altro motivo per assumere se non quello di migliorare le proprie prestazioni sportive. Purtroppo anche nei più giovani il fenomeno esiste.

Come procuratore di ragazzi molto giovani, consiglio sempre loro di non cedere alla tentazione della prestazione “facile”: nessun risultato può essere raggiunto se non con il duro lavoro.

Mi piace concludere questa breve riflessione con la prima parte del già citato articolo 1 della Legge 376/2000: “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” che così recita: “L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti”.