Giudice Sportivo serie A, 15ª giornata: CU n. 92 del 6 dicembre 2016

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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 92 del 6 dicembre 2016

 A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3-4-5 dicembre 2016 – 15ª giornata andata

Chievo Verona-Genoa 0-0, Fiorentina-Palermo 2-1, Juventus-Atalanta 3-1, Lazio-Roma 0-2, Milan-Crotone 2-1, Napoli-Internazionale 3-0, Pescara-Cagliari 1-1, Sampdoria-Torino 2-0, Sassuolo-Empoli 3-0, Udinese-Bologna 1-0.

 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 dicembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
1) SERIE A TIM
Gare del 2-3-4-5 dicembre 2016 – 15ª giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. LAZIO-Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e- mail pervenuta il 5 dicembre 2016, alle ore 11.32) in merito alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n. 6, nei confronti del calciatore Danilo Cataldi (Soc. Lazio), maglia n. 5, “consistita prima nel lancio di acqua e poi nella simulazione comportante l’espulsione del calciatore Cataldi”;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

letta la mail di chiarimenti del Direttore di gara in data 5 dicembre 2016, ore 16.06, richiesti al medesimo a titolo integrativo, e con la quale l’arbitro ha specificato che l’ammonizione del menzionato calciatore dell’A.S. Roma per C.N.R. (comportamento non Regolamentare) era da ricondursi all’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell’avversario passandogli vicino dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della S.S. Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione;

ritenuto, anzitutto, che la prima condotta segnalata, consistita nell’apparentemente volontario lancio di acqua dalla bottiglietta appena aperta in direzione dell’avversario, non può ritenersi rilevante ai fini dell’art. 35.1.3 CGS, non trattandosi, in sé, né di fatto di condotta violenta non visto dall’arbitro né di condotta gravemente antisportiva secondo i casi tipizzati dalla medesima disposizione;

rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella visione delle immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale, non potendosi oggettivamente ricondurre l’accasciarsi al suolo del calciatore Strootman allo strattonamento della maglietta da parte del calciatore Cataldi;

tenuto conto:
che la fattispecie in questione, la cui rilevanza in termini disciplinari ha determinato il provvedimento di espulsione del calciatore Cataldi, appare caratterizzata da un rapporto di causa/effetto tra trattenuta della maglia da parte del calciatore Cataldi e caduta in terra del calciatore Strootman, come risulta chiaramente dal rapporto del Direttore di gara, richiamato dalla nota integrativa a chiarimento;
che, tuttavia, le immagini televisive, come sopra accennato, consentono di apprezzare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la caduta dello Strootman in seguito alla trattenuta è frutto di evidente simulazione da parte del medesimo calciatore;
che, pertanto, il sopra descritto rapporto causa/effetto viene ad essere inficiato, essendo venuto meno, con riguardo all’effetto, uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi;

ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell’art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della c.d. prova televisiva, “la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario” (ancorché in panchina, può ritenersi, non essendo altrimenti specificato);

P .Q.M.

fatte salve le altre sanzioni previste nel presente Comunicato, delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.

a) SOCIETÀ

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Genoa, Napoli, Pescara, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 17’ del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CATALDI Danilo (Lazio): per avere, al 21’ del secondo tempo, a giuoco fermo, mentre si trovava nel campo per destinazione in quanto componente della panchina, strattonato la maglia da dietro di un calciatore avversario.

DI GENNARO Davide (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANSALDI Cristian Daniel (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISETIG Lorenzo (Crotone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KUCKA Juraj (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria), BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

PRIMA SANZIONE
BENALI Ahmad (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
BELLUSCI Giuseppe (Empoli)
SESTA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli), ALEESAMI Haitam (Palermo), BADELJ Milan (Fiorentina), KESSIE Franck Yannick (Atalanta), KRUNIC Rade (Empoli), LARANGEIRA Danilo (Udinese), LOCATELLI Manuel (Milan), MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona), PAROLO Marco (Lazio), RIGONI Luca (Genoa).

TERZA SANZIONE

BASELLI Daniele (Torino), LICHTSTEINER Stephan (Juventus), LULIC Senad (Lazio), MAURI Jose Agustin (Empoli), ROHDEN Marcus Christer (Crotone), STURARO Stefano (Juventus),

SECONDA SANZIONE

BARBA Federico (Empoli), BARRECA Antonio (Torino), BENASSI Marco (Torino), BORRIELLO Marco (Cagliari), CROCE Daniele (Empoli), DESSENA Daniele (Cagliari), HALLFREDSSON Emil (Udinese), MAGNANELLI Francesco (Sassuolo), MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa), RAGUSA Antonino (Sassuolo), RANOCCHIA Andrea (Internazionale), ROSSETTINI Luca (Torino), RUDIGER Antonio (Roma), STOIAN Adrian Marius (Crotone), ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli).

PRIMA SANZIONE

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio), FREULER Remo (Atalanta), LAZOVIC Darko (Genoa), LOMBARDI Cristiano (Lazio), MEMUSHAJ Ledian (Pescara), MORGANELLA Michel (Palermo), SKORUPSKI Lucasz (Empoli), SOSA Jose Ernesto (Milan).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona), MAZZITELLI Luca (Sassuolo).

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
ANTEI Luca (Sassuolo).

SECONDA SANZIONE

DA SILVA PERES Bruno (Roma), LAPADULA Gianluca (Milan), RUGANI Daniele (Juventus), STROOTMAN Kevin Johannes (Roma).

AMMENDA DI € 1.000,00

FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari): per avere, al 40’ del secondo tempo, mentre era posizionato sulla scala d’accesso agli spogliatoi assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di un rappresentante della procura federale.

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE

GIAMPAOLO Marco (Sampdoria): per essere, al 30’ del secondo tempo, nonostante i precedenti richiami, uscito dall’area tecnica.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DERKUM Stefano (Lazio): per avere, al 27’ del secondo tempo, contestato platealmente, urlando con veemenza, una decisione arbitrale.

PARATICI Fabio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE FINO A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2016

NEDVED Pavel (Juventus): per avere proferito, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi frasi offensive nei confronti del Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle Società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 DICEMBRE 2016

IL PRESIDENTE

Maurizio Beretta